di Carlo Giacobini
Una materia sulla quale periodicamente siamo costretti a tornare è quella riguardante le agevolazioni lavorative per i genitori. Ma non sembra che dall’INPS possa cessare la produzione di nuove istruzioni...
Un flusso che sembra davvero non finire mai è quello conseguente alle istruzioni prodotte dell’INPS - l’Istituto che assicura buona parte dei dipendenti privati - riguardanti le agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo parentale e al congedo straordinario di due anni.
Tentiamo ancora una volta di fare un po’ di ordine, alla luce dei più recenti Messaggi dell’INPS.
L’articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001 (noto anche come Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che i genitori - anche adottivi o affidatari - possano avvalersi delle forme di congedo parentale per assistere i figli fino agli otto anni di età. La lavoratrice madre - trascorso il tempo di astensione obbligatoria dopo il parto - può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.
Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi, senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi. Qualora poi nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo, “single”, o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite verrà elevato a sette mesi e quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi, il limite complessivo sarà elevato ad undici mesi.
Sul concetto di “genitore solo” è recentemente intervenuto il Messaggio INPS n. 22911 del 20 settembre 2007, secondo il quale tale condizione (quella di “genitore solo”, appunto) sussiste anche quando l’altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisca di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve per altro essere supportata da un’adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
Sempre il già citato Decreto Legislativo 151/2001 prevede, all’articolo 33, che entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità - accertata dalla Commissione dell’Azienda USL - la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore, abbia il diritto di prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il Messaggio INPS n. 22578 del 17 settembre 2007 (correggendo in tal senso le precedenti istruzioni della Circolare n. 133 del 17 luglio 2000, paragrafo 2.2) precisa ora che il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie. Vediamo dunque nel dettaglio i vari casi in cui il citato prolungamento dell’astensione facoltativa sia riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell’altro genitore:
- alla madre, trascorsi sei mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre, trascorsi sette mesi dalla data di nascita del figlio;
- al “genitore solo”, trascorsi dieci mesi, che decorrono in questo modo: in caso di madre “sola”, dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.
In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell’astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.
Un’altra precisazione la offre poi il Messaggio INPS n. 22912 del 20 settembre 2007: è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano anche contemporaneamente del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave. In sostanza, con tale precisazione l’INPS corregge le precedenti istruzioni impartite dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.
La fruizione di tali congedi è invece incompatibile - sempre riferendosi allo stesso figlio - con la fruizione dei benefici previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 (Prolungamento dell’astensione facoltativa e Permessi lavorativi).
Riassumendo a titolo esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:
a) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (articolo 42/5 del Decreto Legislativo 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore (articolo 33 della Legge 104/1992): sono incompatibili.
b) Congedo di maternità o congedo parentale (articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (articolo 42/5 dello stesso Decreto Legislativo 151/2001): sono compatibili.
c) Prolungamento dell’astensione facoltativa (articolo 33 della Legge 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (articolo 42/5 del Decreto Legislativo 151/2001): sono incompatibili.
Per completezza, infine:
d) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (articolo 42/5 del Decreto Legislativo 151/2001) e permessi mensili di tre giorni (articolo 33 della Legge 104/1992): sono incompatibili.
L’articolo 36 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede infine che nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possano essere fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, elevando l’età massima da otto a dodici anni.
Il Messaggio INPS n. 22913 del 20 settembre 2007 precisa - a nostro avviso forzando non poco la norma - che quello dei tre anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo parentale. L’INPS propone anche un esempio specifico, ovvero quello riferito ad un bambino che all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbia un anno e tre mesi: in questo caso il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino stesso.
Lo stesso Messaggio n. 22913 precisa anche quale debba essere il relativo trattamento economico durante il congedo. Fino al sesto anno di età l’indennità (pari al 30% della retribuzione) è riconosciuta indipendentemente dal reddito e per un massimo di sei mesi. Fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali.